La presenza di un bagnino in spiaggia è fondamentale per la tutela dei diritti del bagnante e per una gestione dello stabilimento balneare attenta ed efficace. L’Unione nazionale di Consumatori, infatti, mal vede quindi le spiagge in concessione balneare che non dispongono di un bagnino quando ne sussistono le caratteristiche.
Ecco, quindi, un approfondimento per informare i gestori degli stabilimenti balneari sui loro doveri nella gestione dei servizi indispensabili.
Quando è obbligatorio un bagnino?
L’obbligo del bagnino in spiaggia è regolato dalla circolare nazionale n° 10.1566712010 Roma risalente al 2 settembre 1959 del Ministero dell’interno, con integrazioni, ordinanze ed emendamenti che variano su base regionale e comunale. Insomma, molto dopo la nascita dell’idea di vacanze al mare.
In linea di massima però si può affermare che, salvo eccezioni espressamente comunicate dal Comune o dalla Regione, il gestore dello stabilimento balneare deve dislocare dei bagnini sulla spiaggia.
Quanti bagnini? La legge prevede “un numero idoneo di nuotatori di salvataggio”, e questo numero idoneo può differire non poco da Regione a Regione. La legge prevede che questo numero congruo sia di 1 bagnino ogni 80 metri di costa.
Il servizio di salvamento: i doveri dello stabilimento
Il gergo legale parla di erogazione di “servizi di salvamento”, anche detto in forma colloquiale “servizio dei bagnini” o “servizio di salvataggio”. Le regole da rispettare sono le seguenti:
-
- i titolari delle strutture balneari sono obbligati ad assicurare la presenza di un bagnino nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica, come integrazione del servizio bagnini, è possibile introdurre un servizio di salvataggio con impiego di unità cinofile dotate di apposito brevetto. Di solito questo servizio viene erogato dalla coppia bagnino + cane;
- in caso di strutture balneari dotate anche di piscina, vige l’obbligo di bagnini dedicati alla spiaggia e bagnini dedicati alle piscine;
- durante l’esercizio del loro lavoro, i bagnini non possono essere distratti dal monitoraggio della costa da altre persone o da gestori dello stabilimento che richiedono i loro servizi per altre attività.
Le postazioni di salvataggio sono generalmente indicate da un pennone apposito sul quale è issata una bandiera. I colori della bandiera sono questi:
- bandiera bianca: la postazione di salvataggio è attiva e il bagnino è al suo posto;
- bandiera gialla: le condizioni meteo o marine non sono ottimali, e il pericolo a immergersi è minimo. In caso di forti raffiche di vento potrebbe essere obbligatorio chiudere l’ombrellone;
- bandiera rossa: balneazione pericolosa e dunque vietata, oppure assenza di un bagnino in grado di operare il servizio di salvataggio – come, ad esempio, fuori dagli orari di apertura dello stabilimento.
Ogni bagnino deve essere attrezzato con:
- un binocolo
- un fischietto
- maschera da snorkeling
- pinne da salvataggio (mezze pinne)
- megafono funzionante
- rullo fissato alla terra ferma con 200 metri di sagola galleggiante su cui è apposto un salvagente
- nel caso di coste pericolose, i bagnini devono dotarsi anche di calzature antiscivolo e di casco.
Tutte le strutture balneari, inoltre, devono essere dotate di un pattino di salvataggio rosso destinato all’uso di emergenza.
Non trovi indicazioni sul bagnino nel tuo Comune o nella tua Regione?
Se sei gestore di una concessione balneare e sei alla ricerca di disposizioni comunali o regionali sul numero di bagnini che dovrebbe avere il tuo stabilimento, sappi che queste normative potrebbero non esistere.
In mancanza di normative specifiche su base localizzata, si fa riferimento alla normativa più ampia. In caso di assenza di normative comunali, per esempio, si fa riferimento alla normativa regionale. Quando anche questa manca, è sempre valida la regola nazionale di un bagnino ogni 80 metri di costa.
Obbligo di bagnino nelle spiagge libere
La questione è completamente diversa per tutte le spiagge libere, ovvero quelle non sottoposte a una concessione balneare. In altre parole, là dove la spiaggia non dispone di uno stabilimento e non è stata concessionata a nessun privato, non esiste l’obbligo di presenza di bagnino.
Esistono però alcuni tratti liberi attrezzati dove gli stabilimenti vicini prevedono la presenza di un nuotatore di salvataggio, ovvero un bagnino, come servizio aggiuntivo opzionale.